Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014 (che aveva stabilito il criterio altimetrico), e del D.l. 4/2015 (che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio). Inoltre, vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1-9bis dell'art. 1 del D.l. n. 4/2015 (relative all'individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015).
In base alle modifiche effettuate, dal 2016 sono esenti Imu i terreni agricoli:
- ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri stabiliti dalla CM 9/1993;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015);
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Fonte: Fisco e Tasse